Art. 9 (Convenzione)
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Appena approvato il progetto di legge di cui si fa cenno, impegnasi S. E. il ministro dell'istruzione pubblica a bandire i concorsi per i professori ordinari e straordinari della nuova sezione, salvo per i professori straordinari di avvalersi delle facolta' concesse dalla legge.
Testo in vigore dal 20 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
