Art. 8 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme di concorso annuale, come gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, saranno versate nelle casse dello Stato per far fronte alla spesa corrispondente.
Testo in vigore dal 20 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
