Art. 7 (Convenzione)
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Obbligasi il professore Capito', quale direttore della R. scuola di applicazione, e fino a quando la fruttificazione delle somme raccolte o da raccogliersi non avra' raggiunto la cifra di annue L. 6000, a colmare la differenza sul fondo delle annue L. 7000 (settemila) stanziato sul bilancio del comune di Palermo a favore della scuola di applicazione.
Testo in vigore dal 20 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
