L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto. Lo statuto e' proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41~art10 · fonte del testo

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