Il Ministero della sanita' provvede a fornire nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorita' dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Testo vigente dal 13 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;409~art16 · fonte del testo

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