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Miscellanea
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee
Legge 24 luglio 1985, n. 409
- Aggiornato al
- 30 maggio 2023
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1E' istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che…
- Art. 2Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed…
- Art. 3Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale…
- Art. 4Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per…
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi…
Titolo II — Disposizioni relative al diritto di stabilimentoartt. 7-12
- Art. 7Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita'…
- Art. 8Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra…
- Art. 9Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, accerta…
- Art. 10Il Ministero della sanita' comunica all'autorita' competente dello Stato di origine o…
- Art. 11Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si…
- Art. 11-bisIl Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti…
- Art. 11-terPer i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non…
- Art. 11-quaterSono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli…
- Art. 12Il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite…
Titolo III — Disposizioni relative alla prestazione dei serviziartt. 13-14
Titolo IV — Esercizio della professione negli altri stati membri delle comunità europee da parte di odontoiatri iscritti all'ordine professionaleartt. 15-16
Titolo V — Disposizioni finali e transitorieartt. 17-23
- Art. 17I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati…
- Art. 18Nei confronti degli odontoiatri cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in…
- Art. 18-bisI diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista…
- Art. 18-terI diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra…
- Art. 19Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione…
- Art. 20Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli…
- Art. 21Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo…
- Art. 22Nella prima attuazione della presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei…
- Art. 23In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di…
