La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione e' meramente indicativa Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facolta' di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non puo' essere inferiore a lire 510. Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art4 · fonte del testo

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