Colei che intende iscriversi alla "Mutualita' pensioni" deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonche' l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi - come minimo - al raggiungimento dei 65 anni di eta' e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente articolo 2. L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potra' essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art3 · fonte del testo

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