Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art26 · fonte del testo

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