Art. 2 — Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Le iniziative, gli spettacoli, le attivita' e gli altri incontri di cui al comma 1 possono essere promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Testo vigente dal 20 novembre 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-10-28;164~art2 · fonte del testo

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