Art. 2 (Convenzione)
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[1]Per le spese riguardanti la costituzione della Facolta' e l'arredamento didattico e scientifico dei relativi istituti e laboratori, l'Universita' oltre che del contributo che le sara' appositamente concesso dallo Stato, disporra' dei seguenti altri contributi, che le saranno versati direttamente dagli Enti sottoindicati:
[2]Comune di Palermo: L. 150.000 (centocinquantamila) come da deliberazione in data 8 aprile 1941-XIX, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale in data 11 giugno 1941-XIX;
[3]Provincia di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 9 maggio 1941-XIX, approvata dal Ministero dell'interno in data 14 giugno 1911-XIX;
[4]Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 22 febbraio 1941-XIX, approvata dal Ministero delle corporazioni in data 12 maggio 1941-XIX.
[5]L'Universita' dichiara, inoltre, di aver ricevuto la somma di L. 500.000 (cinquecentomila) che il DUCE, prelevandola da un'offerta fattagli dal Banco di Sicilia, ha voluto destinare per l'arredamento della costituenda Facolta' di agraria.
Testo in vigore dal 27 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
