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La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenitagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresi', la capacita' ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini. Il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidita'. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella C, il montante finanziario al 4.25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 180.000 annue, e' integrato dalla Cassa sino a tale importo. Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui ai precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e o).

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art27 · fonte del testo

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