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Lavoro
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Legge 9 febbraio 1963, n. 160
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1992
- Articoli
- 47
- Versioni storiche
- 71
Capo I — Dell'istituzione e dell'ordinamento della cassaartt. 1-15
- Art. 1E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e…
- Art. 2Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti…
- Art. 3Gli organi della Cassa sono: a) il presidente; b) il Comitato dei delegati; c) il…
- Art. 4Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e…
- Art. 5Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti…
- Art. 6Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni: a) stabilisce i criteri generali cui…
- Art. 7Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della…
- Art. 8Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della…
- Art. 9Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni: a) elegge il presidente ed il…
- Art. 10La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti…
- Art. 11La Giunta ha le seguenti funzioni: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di…
- Art. 12Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente…
- Art. 13Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei…
- Art. 14I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si…
- Art. 15Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti…
Capo II — Del patrimonioartt. 16-23
- Art. 16Il patrimonio della Cassa e' costituito: a) dai beni mobili e immobili che per acquisti…
- Art. 17Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti: a) il contributo fisso…
- Art. 18COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, n. 1140
- Art. 19Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante…
- Art. 20La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera…
- Art. 21L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d)…
- Art. 22I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli…
- Art. 23Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli…
Capo III — Del trattamento di previdenzaartt. 24-33
- Art. 24senza rubricaabrogato
- Art. 25senza rubricaabrogato
- Art. 26senza rubricaabrogato
- Art. 27senza rubricaabrogato
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere…
- Art. 31L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del…
- Art. 32L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento…
- Art. 33Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri…
Capo IV — Del trattamento di assistenzaartt. 34-35
Capo V — Della gestione finanziariaartt. 36-47
- Art. 36senza rubricaabrogato
- Art. 37L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre…
- Art. 38senza rubricaabrogato
- Art. 39senza rubricaabrogato
- Art. 40L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio…
- Art. 41Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate: 1) in…
- Art. 42senza rubricaabrogato
- Art. 43senza rubricaabrogato
- Art. 44Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli…
- Art. 45Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse…
- Art. 46Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di…
- Art. 47La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta…
