Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1963 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

La Giunta ha le seguenti funzioni:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; il=4; b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
  • c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
  • e)amministra il personale;
  • f)decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art11 · fonte del testo

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