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Il fondo centrale e' costituito:
- a)da uno stanziamento di fondi inscritto, in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero delle finanze, su richiesta del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;
- b)dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;
- c)dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sara' ordinata con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;
- d)dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;
- e)dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Capo del Governo, a beneficio degli orfani della guerra;
- f)da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze, dei proventi della pubblicita', istituita o da istituirsi nei locali delle Amministrazioni governative ed in quelli delle Provincie, Comuni ed enti di diritto pubblico, nonche' su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;
- g)da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni, sui contributi sindacali obbligatori previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento;
- h)dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 61.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
