Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025. 223 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il fondo del Comitato provinciale e' costituito:
tolto: a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;
tolto: b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa;
tolto: c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sara' ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;
tolto: d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;
tolto: e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a beneficio degli orfani della guerra;
tolto: f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, giusta quanto disposto negli articoli 34 e 42. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sara' investito nel modo piu' conveniente a favore dell'orfano stesso;
tolto: g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 10 e 28;
tolto: h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art48 · fonte del testo
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