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[1]Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani medesimi che rimangono nei Regno.
[2]Nel rilasciare il passaporto, il Regio console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
