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[1]La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore disposto con l'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, da' pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.
[2]Il consiglio di famiglia, oltre a quanto e' disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e puo' affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.
[3]La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovra' produrre al competente ufficio un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.
[4]La madre che ha la tutela legale da' uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.
[5]Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, puo' sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
