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[1]Il Comitato provinciale puo' provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro I, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.
[2]Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione e' provocata dal Comitato provinciale, puo' essere composto di soli due consulenti i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.
[3]Quando vi siano piu' orfani puo' essere nominato anche piu' di un tutore se non vi e' un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.
[4]Le donne possono assumere gli uffici tutelari, e, se coniugate, senza l'autorizzazione del marito, anche per l'esercizio di funzioni ispettive.
[5]I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 del Codice civile.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025
