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[1]Nei casi di abuso della patria potesta' o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre all'educazione di esso, il giudice delle tutele, a richiesta del Comitato provinciale, puo' provvedere per la nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui, a termini degli articoli 233 e 184 del Codice civile. Puo' altresi' stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

[2]Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi dell'art. 138 del Codice civile.

Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-26;1397~art34 · fonte del testo

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