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[1]Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei Comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che hanno per iscopo il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani della guerra.
[2]Il Comitato nazionale:
- a)amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ai segretari generali delle Colonie ed ai Regi consoli le somme occorrenti;
- b)accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;
- c)approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli nonche' quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere di tutto il Regno;
- d)da' parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Capo del Governo;
- e)((esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed, in particolare, provvede annualmente, mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta)).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1938 al 9 maggio 2025
