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[1]Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei Comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che hanno per iscopo il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani della guerra.
[2]Il Comitato nazionale:
- a)amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ai segretari generali delle Colonie ed ai Regi consoli le somme occorrenti;
- b)accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;
- c)approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli nonche' quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere di tutto il Regno;
- d)da' parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Capo del Governo;
- e)esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.
Testo in vigore dal 14 agosto 1929 al 15 febbraio 1938
