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I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianita' d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano d'eta'. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parita' dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

  • a)esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • b)vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attivita' mediante apposite direttive;
  • c)determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;
  • d)delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;
  • e)designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
  • f)rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
  • g)determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;
  • h)determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;
  • i)decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;
  • l)propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;
  • m)esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;
  • n)promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;
  • o)cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa. 8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991. 198 parole tolte, 613 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: E' istituitoaggiunto: I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia tolto: il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali. Il consiglio nazionale e' composto da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, aggiunto: e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica tolto: due aggiunto: quattro anni e possono essere rieletti. Il consiglio aggiunto: del collegio nazionale elegge al suo interno tolto: il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In aggiunto: un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianita' d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano d'eta'. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' tolto: il suo voto vale doppio. Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni. I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere. Il presidente e' obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso. Le sedute del consiglio sono valide se e' presente la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. E' compito del consiglio nazionale aggiunto: prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parita' dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) tolto: tenere l'albo aggiunto: esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) tolto: compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri aggiunto: vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attivita' mediante apposite direttive;

aggiunto: c) determina i principi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

aggiunto: d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

aggiunto: e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

aggiunto: f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

aggiunto: g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;

aggiunto: i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;

aggiunto: l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;

aggiunto: m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia tolto: e dell'agricoltura e foreste aggiunto: una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;

aggiunto: n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

tolto: c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.aggiunto: o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa. 8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art4 · fonte del testo

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