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Il comitato centrale e' composto:

  • a)da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
  • b)da ((quattro)) rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
  • c)da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
  • d)da ((dodici)) rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione: del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a); dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). ((Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali)). Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d). I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

Testo in vigore dal 6 aprile 1987 al 26 febbraio 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1987

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1980 al 6 aprile 1987. 12 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) da tolto: due aggiunto: quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno …

d) da tolto: dieci aggiunto: dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per … b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). Dei tolto: due aggiunto: quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti tolto: e dell'aviazione civile, uno e' scelto fraaggiunto: , due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e tolto: l'altro fra aggiunto: collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art3 · fonte del testo

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