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Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

  • 1)quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;
  • 2)quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
  • 3)quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
  • 4)quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
  • 5)quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
  • 6)quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18. Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:
  • a)nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
  • b)nella censura per i casi di maggiore gravita';
  • c)nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
  • d)nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art21 · fonte del testo

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