Art. 24 — Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art24 · fonte del testo

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