Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome" e del comma 4, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziche' limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata".

Testo vigente dal 19 ottobre 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/2017

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2017

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 5, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tali parametri sono indicati esclusivamente nell'epigrafe del ricorso senza che ne sia argomentata la lesione.

    Art. 7 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 8 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 14 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2016 al 19 ottobre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome" e del comma 4, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziche' limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132~art16 · fonte del testo

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