Modalita' di finanziamento L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 18 luglio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 212/2017

    Illegittimità dichiarata
    12 ottobre 2017

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 5, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tali parametri sono indicati esclusivamente nell'epigrafe del ricorso senza che ne sia argomentata la lesione.

    Art. 7 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 8 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 14 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale · Art. 16 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:2016-06-28;132~art15 · fonte del testo

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