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[1]((Il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico viene effettuato a domanda in base a concorso tra i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a)abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero superato i corsi di coltura tecnico professionale di cui alle circolari n. 335 del Giornale militare del 1923 e numero 156 del Giornale militare del 1924; oppure superato i corsi dell'Accademia di artiglieria e genio e della Scuola di applicazione o quelli tecnico-professionali in base agli articoli 2 e 7 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, o di soli corsi della Scuola di applicazione per quelli ammessivi in base all'art. 10 del predetto testo unico, oppure posseggano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, in chimica pura od industriale, in matematica od in fisica per aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facolta' universitarie;
- b)per i capitani abbiano prestato servizio complessivo per non meno di tre anni presso unita' motorizzate;
[2]per i tenenti abbiano almeno otto anni di effettivo servizio militare di cui non meno di tre compiuti presso reparti. «I prescelti verranno nominati e aggregati al servizio tecnico automobilistico» ed in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:
[3]1° il corso superiore automobilistico (se non l'hanno precedentemente frequentato);
[4]2° un esperimento pratico di diciotto mesi nel servizio tecnico automobilistico)).
[5]((Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel servizio stesso)).
[6]((Tale assegnazione e' definitiva)).
Testo in vigore dal 7 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
