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[1]La destinazione di ufficiali al Servizio tecnico automobilistico verra' effettuata a domanda, in base a concorso, tra i capitani in servizio permanente effettivo delle varie armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- a)abbiano superato i corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio (o quelli dell'Accademia militare di artiglieria e genio del precedente ordinamento);
[2]oppure siano in possesso della laurea in ingegneria od in chimica od in matematica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria;
- b)abbiano almeno dodici anni di effettivo servizio, di cui non meno di due anni compiuti presso un centro automobilistico, oppure presso unita' d'artiglieria od altre armi o specialita', ma quali comandanti di reparto dotato di automezzi.
[3]I prescelti verranno nominati «aggregati al Servizio tecnico automobilistico»: in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:
[4]1° un tirocinio della durata di 6 mesi preso l'officina automobilistica Regio esercito;
[5]2° un esperimento pratico di un anno nel Servizio tecnico automobilistico.
[6]Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al Servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel Servizio stesso.
[7]Tale assegnazione e' definitiva.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 7 giugno 1934
