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[1]((Sono assegnati al servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti delle varie armi e corpi del Regio esercito:
- a)le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:
[2]Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)............... n. 1 Colonnello addetto..................... » 1 Colonnelli (direttori e capi divisione)........... » 2 Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione). » 1 Tenenti colonnelli o maggiori o capitani o tenenti (vice direttori, capi sezione e addetti)...........» 33 ------ Totale... n. 38 ------))
- b)All'ispettore del materiale automobilistico si applica il disposto dell'art. 3, 1° comma, del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, per quanto riguarda il suo avanzamento al grado di tenente generale.
[3]Il grado di tenente generale o di maggiore generale del Servizio tecnico automobilistico corrisponde, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata.
- c)Il personale suddetto e' compreso nella tabella di assegnazione al Servizio automobilistico militare, quale viene stabilita col successivo art. 9 a modificazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. Il rimanente personale civile o militare, comunque occorrente per l'Ispettorato del materiale automobilistico, verra' provveduto sul totale degli organici fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (con le modificazioni di cui alla presente legge) addivenendosi alla fusione dell'attuale Divisione automobilismo con l'Ispettorato medesimo.
- d)Il numero degli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico puo' essere variato, in relazione alle esigenze del servizio, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.
[4]Possono anche essere comandati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi ausiliari al Servizio tecnico.
Testo in vigore dal 7 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
