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[1]Sono assegnati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, superiori e capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito:
- a)Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:
[2]Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico).......... N. 1 Colonnelli (direttori e capi divisione)...... » 2 Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione)................. » 1 Tenenti colonnelli o maggiori o capitani (vice di- rettori, capi sezione e addetti)......... » 33 -------- Totale... N. 37 --------
- b)All'ispettore del materiale automobilistico si applica il disposto dell'art. 3, 1° comma, del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, per quanto riguarda il suo avanzamento al grado di tenente generale.
[3]Il grado di tenente generale o di maggiore generale del Servizio tecnico automobilistico corrisponde, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata.
- c)Il personale suddetto e' compreso nella tabella di assegnazione al Servizio automobilistico militare, quale viene stabilita col successivo art. 9 a modificazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. Il rimanente personale civile o militare, comunque occorrente per l'Ispettorato del materiale automobilistico, verra' provveduto sul totale degli organici fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (con le modificazioni di cui alla presente legge) addivenendosi alla fusione dell'attuale Divisione automobilismo con l'Ispettorato medesimo.
- d)Il numero degli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico puo' essere variato, in relazione alle esigenze del servizio, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.
[4]Possono anche essere comandati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi ausiliari al Servizio tecnico.
Testo in vigore dal 9 maggio 1930 al 7 giugno 1934
