Art. 72 — Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENFI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -

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Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori. Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC e' disciplinata ai sensi dell'articolo 77. A decorrere dal 1 gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia e' disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22. Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

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