Presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta dal presidente dell'Ente medesimo e composta da:

  • a)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • d)cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;
  • e)due rappresentanti dei datori di lavoro. Qualora i rappresentanti di cui alle lettere b), c), d) ed e) non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede direttamente alla costituzione della commissione, nel rispetto delle rappresentanze sopra indicate. La commissione di cui al primo comma:
  • 1)delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la dimostrazione, da parte dei lavoratori o dei loro aventi causa, dei periodi lavorativi per i quali si richiede il riconoscimento ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione a norma della presente legge. La delibera e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della delibera stessa;
  • 2)esprime il parere al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo sui ricorsi di cui al precedente articolo 2, entro trenta giorni dalla loro ricezione. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), designati dalle rispettive amministrazioni, sono prescelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Testo vigente dal 4 novembre 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-20;669~art3 · fonte del testo

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