Art. 20 — Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile

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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al comma 1 e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51

Testo in vigore dal 14 luglio 2012 al 6 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1992 al 14 luglio 2012. 93 parole tolte, 121 parole aggiunte.

Con decreto del Presidente tolto: della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei tolto: ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 aggiunto: Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. tolto: 400 aggiunto: 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente tolto: legge, e' emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attivita' amministrative relative agli interventi di emergenza. Il regolamento aggiunto: disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al comma 1 e' tenuto ad assicurare la aggiunto: continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni tolto: e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attivita' e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990aggiunto: . 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. tolto: 142. aggiunto: 51

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art20 · fonte del testo

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