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I professori aggregati svolgono attivita' didattica e scientifica. Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

  • a)la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;
  • b)l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali. La Facolta' o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sara' tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalita' di coordinamento delle sue attivita'. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facolta' delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico. Qualora nella Facolta' di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, puo' essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facolta', in aggiunta all'attivita' di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi. Col consenso dell'interessato e su proposta della Facolta' o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore puo', altresi', destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove cio' non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato puo' essere affidata la direzione del Collegio. In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art2 · fonte del testo

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