I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo e' tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facolta', o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna. I professori hanno, altresi', l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attivita' di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Universita' od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art6 · fonte del testo

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