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[1]((Il giudizio sull'ammissibilita', in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varieta' nel "Registro nazionale delle varieta' elette di frumento" e' demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:
- a)dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;
- b)dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;
- c)da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
- d)da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facolta' di agraria delle universita';
- e)da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;
- f)da un professore ordinario di patologia vegetale della Facolta' di agraria delle universita';
- g)da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;
- h)da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.
[2]I membri della Commissione esclusi quelli di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[3]Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 22 dicembre 2008
