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[1]Il giudizio sull'ammissibilita', in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varieta' di frumento all'iscrizione nel «Registro nazionale delle varieta' elette di frumento», e' demandato ad una Commissione, composta dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, presidente, del vice presidente della Corporazione dei cereali, del direttore dell'Istituto botanico della Regia universita' di Roma, del direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma, di un granicoltore premiato nella gara nazionale del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e di due funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura, scelti fra quelli preposti alla direzione di un Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
[2]I membri della Commissione, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[3]Funzionera' da segretario un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al settimo.
Testo in vigore dal 23 maggio 1938 al 28 giugno 1950
