Art. 15-septiesdecies — Azione di recupero
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. 314 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice e' obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura e' tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15septiesdecies · fonte del testo
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