Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. 5 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 marzo 2001, n. 93

5

La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente".

L. 23 marzo 2001, n. 93, come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228

8

La L. 23 marzo 2001, n. 93, come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale".

Testo vigente dal 11 febbraio 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 210/1987

    Parametro
    28 maggio 1987

    riuniti i giudizi (Reg. Ric. nn. 23 e 24/1986), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) della legge 8 luglio 1986 n. 349 in toto ed in particolare degli artt. 5, 6, 7, 12, comma primo, lett. c), 13 e 18, commi quarto e quinto, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, comma terzo, 8, nn. 3, 4, 5,…

    Art. 5 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 6 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 7 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 12 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2001 al 11 febbraio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 marzo 2001, n. 93, come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228

    La L. 23 marzo 2001, n. 93, come modificata dal D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dal comma 4 del presente articolo "assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela ambientale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art8 · fonte del testo

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