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Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e' il Comitato scientifico. Il Comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed e' composto nel modo seguente:

  • a)da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita', dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  • c)da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;
  • d)da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

Testo in vigore dal 15 luglio 1986 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art11 · fonte del testo

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