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In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale)). Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 16 aprile 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 14 novembre 1962. 31 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi tolto: di cui al aggiunto: preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture tolto: e aggiunto: o prestazioni fino all'importo di tolto: 300 milioni di lire aggiunto: lire 50 milioni e provvede, ove occorra, tolto: alla approvazione dei contratti o aggiunto: all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. tolto: Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, aggiunto: Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni tolto: di lire ed all'esecuzione si intendaaggiunto: , provvedere in economia, tolto: ovvero mediante appalto a trattativa privata tolto: o col aggiunto: ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art5 · fonte del testo

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