L'art. 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e' sostituito dal seguente: "In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire e provvede, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti e' trasmessa, entro quindici giorni, al Ministro. Quando, tuttavia, l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534".

Testo vigente dal 3 aprile 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;240~art5 · fonte del testo

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