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[1]E' vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo e' prescritto.
[2]All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio di collocamento, giusta l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'ufficio vi apporra' il suo timbro e lo restituira' al lavoratore. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442
2Il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)".
Testo in vigore dal 28 febbraio 2001 al 30 gennaio 2003
