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[1]E' vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo e' prescritto.

[2]All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio di collocamento, giusta l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'ufficio vi apporra' il suo timbro e lo restituira' al lavoratore.

Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 28 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art8 · fonte del testo

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