Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 2001 al 30 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verra' restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

[2]All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

[3]Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, e' in facolta' del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrita', di lasciarlo in possesso del lavoratore.

[4]Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di piu' datori di lavoro, il libretto dovra' restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

[5]Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terra' in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442

2

Il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)".

Testo in vigore dal 28 febbraio 2001 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1935 al 28 febbraio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442

    Il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art6 · fonte del testo

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