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[1]Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verra' restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.
[2]All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.
[3]Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, e' in facolta' del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrita', di lasciarlo in possesso del lavoratore.
[4]Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di piu' datori di lavoro, il libretto dovra' restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.
[5]Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terra' in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.
Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 28 febbraio 2001
