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[1]((L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

[2]Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato)).

[3]Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da L. 100 a L. 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

[4]((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)).

[5]Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 30 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1935 al 26 aprile 1995. 45 parole tolte, 57 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'assunzione tolto: al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavorotolto: , sono punite con tolto: l'ammenda da L. 20 a L. 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di L. 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilita'. aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Ad tolto: eguale pena aggiunto: uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte tolto: o incomplete aggiunto: od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.

tolto: Chiunqueaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con tolto: l'ammenda, da L. 50 a L. 10.000 aggiunto: la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art12 · fonte del testo

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