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[1]((L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
[2]Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato)).
[3]Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da L. 100 a L. 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.
[4]((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)).
[5]Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.
Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 30 gennaio 2003
