Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1935 al 26 aprile 1995. Leggi il testo vigente →

[1]L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da L. 20 a L. 50 per ogni lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di L. 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilita'.

[2]Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

[3]Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da L. 100 a L. 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

[4]Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con l'ammenda, da L. 50 a L. 10.000.

[5]Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

Testo in vigore dal 5 marzo 1935 al 26 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112~art12 · fonte del testo

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